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Normative sul montaggio dei ponteggi di facciata

Normative sul montaggio dei ponteggi di facciata

Una delle attività a maggior rischio per i lavoratori in edilizia è il montaggio e smontaggio dei ponteggi. E proprio in relazione alla necessità di una realizzazione in sicurezza di queste opere bisogna ricorrere ad un piano specifico, il PIMUS (montaggio e smontaggio ponteggi)

 

Ci soffermiamo dunque sul Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e precisamente su alcuni articoli che affrontano il tema del montaggio e smontaggio dei ponteggi.

 

Nella sezione IV (Ponteggi in legname e altre opere provvisionali) l’articolo 123 (Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali) indica che il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto.

 

Nell’articolo 136 si indica che nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista.

 

Si indica poi che:

  • nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l’uno vicino all’altro.
  • per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto

Inoltre il datore di lavoro assicura che:

  • lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
  • i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;
  • il ponteggio è stabile;
  • le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un’esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;
  • il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l’uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.

 

Il datore di lavoro:

  • provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l’uso, con segnaletica di avvertimento di pericolo e delimitandole con elementi materiali che impediscono l’accesso alla zona di pericolo.
  • assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

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Corso PIMUS – Addetto e preposto al Montaggio, Uso e Smontaggio di Ponteggi

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